Chi è obbligato a refertare nel FSE 2.0
Una delle domande più frequenti tra i professionisti sanitari è anche la più semplice: riguarda me? La risposta, nella maggior parte dei casi, è sì. Ma vale la pena capire perché e cosa comporta concretamente refertare nel FSE 2.0.
Il D.Lgs. del 7 settembre 2023 stabilisce che l’obbligo di alimentazione del FSE 2.0 si applica a tutti i soggetti che erogano prestazioni sanitarie nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale e, in modo progressivamente esteso, anche ai professionisti che operano in regime privato. Nell’articolo 12 del D.Lgs. del 7 settembre 2023 (riportato testualmente):
- Concorrono alla corretta alimentazione e all’aggiornamento del FSE con i dati e documenti riferiti all’assistito, nei limiti di responsabilità e dei compiti loro assegnati, come indicati nel presente decreto e ai sensi di legge, previa verifica dei dati anagrafici dell’assistito nel sistema ANA:
a) le aziende sanitarie locali, le strutture sanitarie pubbliche del SSN e dei servizi socio-sanitari regionali e i SASN, attraverso le diverse articolazioni organizzative;
b) le strutture sanitarie accreditate con il SSN e i servizi socio-sanitari regionali;
c) le strutture sanitarie autorizzate;
d) gli esercenti le professioni sanitarie, anche convenzionati con il SSN, quando operano in autonomia. - I soggetti di cui al comma 1 che hanno in cura l’assistito o comunque gli prestano assistenza sanitaria, presso cui sono redatti i dati e i documenti sanitari che alimentano il FSE, sono titolari del trattamento per finalità di cura.
- I soggetti di cui al comma 1 alimentano il FSE con i contenuti di cui all’art. 3, entro cinque giorni dall’erogazione della prestazione sanitaria e sono responsabili della mancata, intempestiva o inesatta alimentazione.
Il discrimine non è la forma giuridica, società, partita IVA, studio associato, né la dimensione della struttura. Il criterio è uno solo:
se eroghi una prestazione sanitaria, sei tenuto a refertare nel FSE 2.0 e a trasmettere il relativo documento clinico al fascicolo del paziente.
Questo vale per una singola visita specialistica in studio privato esattamente come per un ricovero ospedaliero
Adempiere all’obbligo non significa semplicemente avere un computer in studio. Significa disporre di un sistema in grado di:
- Produrre documenti clinici in formato strutturato e interoperabile (standard CDA2-R2)
- Trasmettere questi documenti all’infrastruttura regionale collegata ad FSE 2.0
- Garantire la correttezza e la tempestività della trasmissione
Per molti professionisti questo si traduce nella necessità di adottare o aggiornare il proprio software gestionale. Per le software house significa sviluppare il software per la connessione ad FSE 2.0 nel proprio prodotto.
Medibridge Professional è pensato per i liberi professionisti che vogliono refertare nel FSE 2.0 senza affrontare configurazioni complesse. Medibridge API è la soluzione per i gestionali sanitari che vogliono offrire l’integrazione FSE 2.0 come funzionalità nativa del proprio prodotto.
- D.Lgs. del 7 settembre 2023, art. 12: obbligo di alimentazione FSE e responsabilità dei soggetti erogantiCodice di Procedura Penale, art. 334 (referto)
- D.L. 179/2012, art. 12
